Titolo IV
Art. 283
(R) Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)
1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall', le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-283