Capo VIII
Art. 278
(R) Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)
1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all', è effettuata mediante copie autentiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-278