Titolo III

Art. 282

(R) Sopravvivenza delle disposizioni vigenti

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Sopravvivenza delle disposizioni vigenti) 1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall', i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-282

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