Capo IV

Art. 208

(R) Ufficio competente

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Ufficio competente) 1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo. 2. Negli del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-208

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