Capo II

Art. 204

(R) Recupero delle spese

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Recupero delle spese) 1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l', del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico. 2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione. 3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-204

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