Capo III
Art. 207
(R) Recupero delle spese
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Recupero delle spese)
1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-207