Art. 4

R i n v i o

In vigore dal 20 lug 2002
1. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-30;132#art-4

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R i n v i o (Art. 4 Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo