Art. 4
4 / 5R i n v i o
In vigore dal 20 lug 2002
1. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-30;132#art-4