Art. 2
Modalità
In vigore dal 20 lug 2002
1. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dagli del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e che siano esenti dalle imperfezioni e dalle infermità elencate nell'articolo 123 del decreto legislativo n. 443 del 1992.
2. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, è l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che abbia fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di rappresentative nazionali in una delle discipline previste nello Statuto del C.O.N.I.
3. Il concorso è indetto con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il relativo bando deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva contenuta all', comma 1;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.
4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti avviene con le modalità individuate nel titolo IV del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.
5. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è composta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area C - posizione economica C2.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.
7. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-30;132#art-2