Art. 6

In vigore dal 10 lug 2002
1. Il pagamento in contanti è documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il modulo andrà sottoscritto per quietanza dal titolare della pensione o dell'assegno, ovvero dal suo rappresentante legale o volontario. 2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione per i controlli di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-29;123#art-6

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Art. 6 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalita' di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo