Art. 1
In vigore dal 10 lug 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1985, n. 428;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare l'articolo 45;
Visto l'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 20 settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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1. L'erogazione delle pensioni e degli assegni congeneri, nonché degli assegni vitalizi, a carico del bilancio dello Stato è disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi mediante:
a) commutazione in "bonifici domiciliati" per il pagamento in contanti presso gli istituti di credito e gli uffici postali;
b) accreditamento ai conti correnti bancario o postale ovvero nel libretto di risparmio postale intestati ai beneficiari, mediante bonifici. Con la modalità di cui alla lettera b) viene effettuato anche il versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli emolumenti anzidetti.
2. Gli ordini collettivi di pagamento sono inviati mensilmente alla Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti i seguenti elementi: le generalità, codice fiscale dei titolari di rate di pensioni e di assegni, il numero di iscrizione delle relative partite di spesa, le somme spettanti e il mese di esigibilità, il codice del-l'ufficio pagatore, ovvero i dati identificativi dei conti correnti bancario o postale o del libretto di risparmio postale. Per il pagamento mediante bonifici domiciliati, qualora al beneficiario sia stato nominato un rappresentante legale ovvero lo stesso abbia nominato un procuratore, oltre al nominativo dell'intestatario è indicato anche quello del rappresentante legale o del procuratore, preceduto rispettivamente dalla locuzione "rappresentato da" o "procuratore".
3. Gli ordini collettivi, di cui al comma 2, possono essere anche emessi in forma dematerializzata e trasmessi alla Banca d'Italia per via telematica.
4. La Banca d'Italia, verificata la congruità degli ordini collettivi con le risultanze dei supporti informatici a corredo, dà corso alle operazioni di estinzione degli ordini stessi e di invio dei bonifici ai sistemi bancario e postale.
5.Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma 1, lettere a) e b), possono essere estese anche al pagamento degli stipendi e altri assegni fissi e continuativi.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 4/7/2002, n. 155 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-29;123#art-1