Art. 3
In vigore dal 10 lug 2002
1. La Banca d'Italia invia alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, la rendicontazione mensile dei titoli di spesa estinti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-29;123#art-3