Art. 6 bis
In vigore dal 15 feb 2019
1. Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di particolari tematiche e la formulazione di proposte da sottoporre al Comitato medesimo.
2. Per la partecipazione ai lavori dei gruppi si applicano le previsioni di cui all', comma 4, della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-02-27;65#art-6-bis