Art. 6 bis

In vigore dal 15 feb 2019
1. Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di particolari tematiche e la formulazione di proposte da sottoporre al Comitato medesimo. 2. Per la partecipazione ai lavori dei gruppi si applicano le previsioni di cui all', comma 4, della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-02-27;65#art-6-bis

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