Art. 5 bis
In vigore dal 15 feb 2019
1. I membri del Comitato sono sostituiti, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, nel caso di:
a) assenza ingiustificata a tre sedute nell'arco di dodici mesi;
b) assenza, ancorchè giustificata, a cinque sedute consecutive;
c) dimissioni.
2. Nel computo di cui al comma 1 sono calcolate anche le assenze nelle sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale.
3. II mancato raggiungimento del numero legale per la validità della seduta per tre volte consecutive determina la decadenza di tutti i membri del Comitato.
4. I membri del Comitato cessano dalle funzioni allo scadere del termine quinquennale di cui all', comma 2-bis, anche se nominati in sostituzione di altri.
5. Il Segretario del Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia la necessità di procedere alla sostituzione di membri ovvero al rinnovo totale del Comitato.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia provvedono alle nomine dei membri del Comitato di rispettiva competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-02-27;65#art-5-bis