Art. 6
In vigore dal 15 feb 2019
1. Per i lavori del Comitato possono essere presentati, indifferentemente, documenti in lingua italiana o slovena alla cui traduzione provvedono, con successivo rimborso degli oneri da parte del Comitato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all', comma 2, del presente decreto, le strutture regionali che svolgono funzioni di supporto al Comitato medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 228
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-02-27;65#art-6