Art. 4
Presentazione dei progetti e delle domande di intervento del Fondo
In vigore dal 21 mar 2002
Presentazione dei progetti
e delle domande di intervento del Fondo
1. I progetti e le domande di intervento del Fondo devono essere presentati su carta semplice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dai seguenti soggetti e con le seguenti modalità:
a) i progetti individuali di riqualificazione di cui al comma 1 dell' devono essere presentati dai giornalisti interessati che provvederanno a darne comunicazione alle imprese di appartenenza.
Al progetto devono essere allegati, oltre la documentazione di spesa, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi delle imprese di appartenenza e le dichiarazioni dei giornalisti relative alla disponibilità a presentare le dimissioni dal rapporto di lavoro in atto in caso di accoglimento dei progetti;
b) i progetti di cui al comma 2 dell' devono essere presentati dalle imprese interessate, allegando i previsti accordi sindacali, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e gli elenchi nominativi dei giornalisti che potranno essere interessati a percepire l'indennità di esodo;
c) i progetti di cui al comma 3 dell' devono essere presentati dalle imprese interessate, allegando gli accordi sindacali richiesti, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e l'elenco nominativo dei giornalisti che potranno essere interessati a percepire l'indennità di esodo in caso di accettazione delle nuove occasioni di lavoro proposte.
2. I progetti non completi della documentazione indicata non sono presi in considerazione, ove non venga inviata in tempo utile la documentazione mancante richiesta dall'Amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-16;20#art-4