Art. 3

Contenuto dei progetti

In vigore dal 21 mar 2002
1. I progetti individuali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15, della legge 7 marzo 2001, n. 62, devono contenere specifiche indicazioni del tipo di riqualificazione professionale che s'intende svolgere nonché degli strumenti operativi, didattici ed organizzativi che verranno utilizzati. Il settore dei nuovi mass media, verso i quali il giornalista deve indirizzare la propria attività informativa, esercitabile anche su base autonoma, ricomprende tutti i sistemi informativi che utilizzino strumenti elettronici od altri di avanzata tecnologia, siano essi collegati o meno con i tradizionali settori dell'informazione. I progetti in questione devono altresì indicare i preventivi di costo, regolarmente documentati, con indicazione dei tempi di sviluppo e realizzazione della riqualificazione proposta. 2. I progetti, di cui alla lettera b) del comma 4 del richiamato articolo 15 della predetta legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi all'esodo volontario dei giornalisti collocati o collocabili in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento, devono essere concordati dalle imprese da cui i giornalisti dipendono con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, e contenere l'indicazione del numero dei giornalisti interessati, dell'onere previsto, dei criteri e dei tempi di realizzazione dell'esodo volontario. I progetti concordati possono essere parte di accordi generali relativi alle procedure legali e contrattuali per l'accertamento e la dichiarazione dello stato di crisi delle imprese in questione. 3. I progetti, di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi al collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti da imprese in stato di crisi devono essere concordati con il sindacato di categoria, anche al livello aziendale, e contenere l'indicazione delle iniziative che l'impresa intende attuare, anche con ricorso a strutture specializzate, degli eventuali interventi di riqualificazione specifica ritenuti necessari, dei settori verso i quali s'indirizza il collocamento stesso nonché dei tempi di realizzazione. Il costo complessivo del progetto deve essere, in sede di presentazione, certificato con i preventivi di spesa allegati all'accordo sindacale, contenenti l'analisi specifica delle voci sulle quali esso si articola. Ad esso si aggiunge l'indicazione dell'onere dell'indennità prevista nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della citata legge n. 62 del 2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-16;20#art-3

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