Art. 1
Funzioni del Fondo
In vigore dal 21 mar 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
Considerata la necessità di emanare le norme regolamentari di attuazione del citato articolo 15 della legge n. 62 del 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
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Funzioni del Fondo
1. Il Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti, istituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, effettua gli interventi di sostegno previsti dalle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo 15 a favore dei giornalisti professionisti e delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle imprese editrici di periodici nonché delle agenzie di stampa a diffusione nazionale dalle quali essi dipendono, nei limiti di spesa massima autorizzata di 4.389.883,64 euro annui.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale è istituito il Fondo, svolge l'attività istruttoria delle richieste d'intervento presentate dai giornalisti o dalle imprese interessate, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni a suo carico, in riferimento ai progetti individuali e a quelli concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, emette i conseguenti provvedimenti definendo l'entità dei finanziamenti e delle indennità per i singoli progetti, nonché i tempi e le modalità di erogazione delle relative somme. I progetti sono accolti in ordine cronologico di presentazione delle domande.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-16;20#art-1