Art. 6

Monitoraggio

In vigore dal 14 mar 2002
1. Al fine di verificare il rispetto e l'attuazione dei principi fissati con il presente regolamento, le OO.SS. rappresentative e i direttori delle Agenzie si incontrano almeno due volte l'anno, per verificare l'applicazione concreta delle disposizioni contenute nel presente regolamento; dell'esito dell'incontro è informato il Ministro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 148
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-16;18#art-6

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Monitoraggio (Art. 6 Regolamento recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, da emanare ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) — Testo vigente | Portale Normativo