Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 mar 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli ; Visto, in particolare, l'articolo 71, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale dispone che, al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle Agenzie fiscali, sono emanate disposizioni regolamentari idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000; Visti i pareri della struttura interdisciplinare di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, resi nelle sedute dell'8 ottobre 2001 e del 26 novembre 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce i principi diretti a garantire indipendenza e autonomia tecniche delle attività svolte dal personale delle Agenzie fiscali, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalla normativa primaria e secondaria generale e di settore, nonché dai contratti di lavoro. 2. Le agenzie assicurano, in concertazione con le OO.SS. rappresentative, nelle forme e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale le condizioni organizzative e di funzionamento dei servizi necessarie per il rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento e emanano disposizioni attuative. 3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-16;18#art-1

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Ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, da emanare ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) — Testo vigente | Portale Normativo