Art. 2

Condizioni di organizzazione e funzionamento

In vigore dal 14 mar 2002
1. Le agenzie fiscali, al fine di promuovere le condizioni per la piena autonomia professionale dei dipendenti, assicurano una adeguata attività di formazione ed aggiornamento permanente, nonché un ambiente di lavoro e gli strumenti tecnici idonei. 2. I programmi di formazione devono assicurare, anche attraverso la periodica verifica dei risultati, il costante aggiornamento del personale in relazione all'evoluzione della normativa, della tecnologia e ai programmi di attività posti in essere dall'Agenzia, anche al fine della valorizzazione delle professionalità acquisite. 3. Le agenzie forniscono gli strumenti necessari per l'autonomia professionale dei dipendenti anche garantendo agli stessi la disponibilità di tecnologie informatiche e telematiche, con l'idonea formazione per ottimali livelli di conoscenza dell'uso delle stesse, e le condizioni di lavoro, con la disponibilità dei beni, infrastrutture e servizi, necessari per il migliore svolgimento dell'attività lavorativa ad esse connessa. 4. Le Agenzie istituiscono forme di monitoraggio degli eventuali casi di molestie o comportamenti lesivi della dignità e professionalità dei dipendenti, precostituendo ogni utile rimedio per prevenirli e reprimerli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-16;18#art-2

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