Art. 20

Abrogazioni

In vigore dal 22 gen 2002
1. Sono abrogati: a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli , nonché l' per la parte non richiamata dall' del presente regolamento; b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, salvo gli ; c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; f) l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472; g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349; h) l', comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Martino, Ministro della difesa Visto, Il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461#art-20

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