Art. 20
Abrogazioni
In vigore dal 22 gen 2002
1. Sono abrogati:
a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli , nonché l' per la parte non richiamata dall' del presente regolamento;
b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, salvo gli ;
c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
f) l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
h) l', comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461#art-20