Art. 16

Accelerazione di procedure

In vigore dal 22 gen 2002
1. L'Amministrazione non può chiedere pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente regolamento nè dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461#art-16

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