Art. 15

Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 198 del codice dell'ordinamento militare. 3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461#art-15

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Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità (Art. 15 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.) — Testo vigente | Portale Normativo