Titolo I
Art. 6
(L-R) Regole generali sulla competenza
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
Regole generali sulla competenza
1.
2.
3.
4.
5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (R)
6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (R)
7.
8.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-6