Art. 6 · (L-R) Regole generali sulla competenza
Titolo I

Art. 6

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(L-R) Regole generali sulla competenza

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) Regole generali sulla competenza 1. 2. 3. 4. 5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (R) 6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (R) 7. 8.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-6