Titolo I
Art. 1
(L) Oggetto
In vigore dal 1 gen 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;
Visto l' della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall', comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto l', comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;
Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza generale del 29 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Emana
il seguente regolamento:
(L)
Oggetto
1.
2.
3.
4.
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Nota redazionale
Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-1