Capo XI

Art. 50

(L-R) Indennità per l'occupazione

In vigore dal 1 gen 2002
(L-R) Indennità per l'occupazione 1. 2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall' determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R) 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-50

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