Capo XI
Art. 50
50 / 59(L-R) Indennità per l'occupazione
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
Indennità per l'occupazione
1.
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall' determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-50