Capo X
Art. 48
(L) Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale 1.
2.
3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-48