Capo X

Art. 51

Attività professionali

In vigore dal 13 lug 2003
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all', comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito; c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 MAGGIO 2003, N. 105, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 LUGLIO 2003, N. 170.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-51

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