Capo IX

Art. 48

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

In vigore dal 1 set 2001
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) per il settore civile e ambientale: 1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale; b) per il settore industriale: 1) classe 10 - Ingegneria industriale; c) per il settore dell'informazione: 1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione; 2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico. 4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo