Art. 5
In vigore dal 2 set 2001
1. Le somme attribuite ai sensi del presente decreto sono iscritte sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, capitolo 7582, U.P.B. 4.2.1.5. e, per quanto concerne la quota riservata ai servizi tecnici nazionali, sullo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, capitoli 6070 e 6080, U.P.B. 22.1.1.0 e capitolo 9390, U.P.B. 22.2.1.1.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 9 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 23
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;331#art-5