Art. 4

In vigore dal 2 set 2001
1. Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni interessate, a norma dell'articolo 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ovvero trasferite nella contabilità speciale delle autorità di bacino. Le autorità di bacino e le regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo il formato unificato, già in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici. 2. Per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dal presente decreto alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni contenute nell', commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, e nell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. 3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all' della legge 18 maggio 1989, n. 183, e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.
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