Art. 2
In vigore dal 2 set 2001
1. La somma di lire 542 miliardi, in conformità al punto 1 della tabella 1 allegata, è così destinata:
a) quanto a lire 150 miliardi per l'anno 2001 agli interventi selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ai sensi dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999;
b) quanto a lire 158 miliardi, di cui lire 25 miliardi per l'anno 2000, lire 63 miliardi per l'anno 2001 e lire 70 miliardi per l'anno 2002, agli interventi selezionati con il provvedimento citato riportati nella tabella 2 allegata, costituente parte integrante del presente decreto;
c) quanto a lire 234 miliardi, di cui 80 miliardi per l'anno 2002 e lire 154 miliardi per l'anno 2003 al finanziamento di ulteriori interventi inseriti in programmi che rilevino le criticità del bacino idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle coste e del dissesto idrogeologico o della rete idrografica, che interessino i centri urbani, elaborati dai comitati tecnici delle autorità di bacino ed approvati dai comitati istituzionali, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o dal competente organo regionale, per i rimanenti bacini.
2. Le proposte di intervento di cui al comma 1, lettera c), di importo non inferiore a lire cinque miliardi, sono trasmesse dalle autorità di bacino, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o dalle regioni, per i rimanenti bacini, al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le proposte debbono essere presentate in conformità ai modelli di cui alle allegate schede A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Sulla base delle proposte regolarmente pervenute, il Comitato dei Ministri di cui all' della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, seleziona gli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cuial comma 1, lettera c), in relazione alle finalità, al livello di approfondimento progettuale ed ai benefici attesi, anche in termini di riduzione del rischio, e tenuto conto della consistenza dei programmi di manutenzione presentati ai sensi dell'.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, approva gli interventi da finanziare con le risorse di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo e provvede al trasferimento delle risorse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;331#art-2