Art. 6
Abrogazioni
In vigore dal 22 lug 2001
1. Sono abrogati l'articolo 7, secondo comma, punto 1), della legge 5 agosto 1978, n. 468, limitatamente alle parole: ",in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso", e l'articolo 8, secondo comma, della legge citata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali registro n. 8, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 30
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-24;270#art-6