Art. 4
Disposizione transitoria
In vigore dal 22 lug 2001
1. Nelle more dell'istituzione di apposita unità previsionale di base, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle richieste e degli elementi informativi disponibili, è individuata per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la dotazione specifica di risorse utilizzabili a fini di riassegnazione per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-24;270#art-4