Art. 5

Informazione

In vigore dal 22 lug 2001
1. Fermo restando quanto disposto dall', comma 1, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, l'amministrazione informa il richiedente in ordine allo stato del procedimento, indicando eventuali elementi ostativi emersi, ed all'ufficio competente per i pagamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-24;270#art-5

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Informazione (Art. 5 Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).) — Testo vigente | Portale Normativo