Art. 8
Norma di salvaguardia
In vigore dal 10 ago 2001
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Veronesi, Ministro della sanità
Visto, Il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 390
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-03;304#art-8