Art. 8 · Norma di salvaguardia

Art. 8

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Norma di salvaguardia

In vigore dal 10 ago 2001
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bordon, Ministro dell'ambiente Veronesi, Ministro della sanità Visto, Il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 390
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