Art. 5

Sistemi di monitoraggio

In vigore dal 10 ago 2001
1. Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui all' e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga di cui all', commi 5 e 6, i comuni interessati richiedono ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive, l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle aree indicate messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente. I gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive sono obbligati ad ottemperare alla richiesta. La documentazione relativa deve essere conservata presso i gestori e resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza. I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla regione interessati la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-03;304#art-5

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Sistemi di monitoraggio (Art. 5 Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.) — Testo vigente | Portale Normativo