Capo V

Art. 44

Commissioni esaminatrici

In vigore dal 27 giu 2001
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "D" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario. 2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all', comma 1, situati nel territorio della regione. 3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario; di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale; di dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-44

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