Capo VII

Art. 77

(L-R) Norme abrogate

In vigore dal 7 mar 2001
(L-R) Norme abrogate 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. 15; l', comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l' commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l' commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall', comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l', comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli della legge 24 novembre 2000, n.340; l', comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L) 2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell' del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-77

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