Capo I
Art. 3 (R) Soggetti
In vigore dal 25 feb 2025 Copia link Testo vigente Testo annotatoArt. 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Note all'articoloIl D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 2 del presente articolo torna in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35. Storico versioni· 18 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-3
Norme richiamate in questo articolo Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 28/12/2024 al 24/02/2025 · D.L. 27 dicembre 2024, n. 202: , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 in G.U. 24/02/2025, n. 45, ha disposto con l'art. 21, comma 2 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 31/12/2023 al 27/12/2024 · D.L. 27 dicembre 2024, n. 202: ha disposto con l'art. 21, comma 2, lettera a la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 30/12/2022 al 30/12/2023 · D.L. 9 febbraio 2012, n. 5: ,nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in S.O. n. 27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82, ha conseguentemente disposto con l'art. 2, comma 1 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 30/06/2022 al 29/12/2022 · D.L. 9 febbraio 2012, n. 5: , nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in S.O. n. 27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82, ha conseguentemente disposto con l'art. 2, comma 1 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 31/12/2021 al 29/06/2022 · L. 29 giugno 2022, n. 79: , convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, in G.U. 29/06/2022, n. 150, nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, in S.O. n. 27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82, ha conseguentemente disposto con l'art. 19-bis, comma 1 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 31/12/2020 al 30/12/2021 · D.L. 9 febbraio 2012, n. 5: nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in S.O. n. 27 relativo alla G.U. 9/2/2012, n. 33 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in S.O. n. 69 relativo alla G.U. 6/4/2012, n. 82 ha conseguentemente disposto con l'art. 2, comma 2 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 31/12/2019 al 30/12/2020 · D.L. 9 febbraio 2012, n. 5: , nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in S.O. n. 27 relativo alla G.U. 9/2/2012, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in S.O. n. 69 relativo alla G.U. 6/4/2012, n. 82, ha conseguentemente disposto con l'art. 2, comma 1 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 01/01/2019 al 30/12/2019 · D.L. 9 febbraio 2012, n. 5: , nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in S.O. n. 27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in S.O. n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82 ha conseguentemente disposto con l'art. 3, comma 1 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 01/01/2018 al 31/12/2018 · D.L. 9 febbraio 2012, n. 5: , nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in S.O. n. 27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82, ha conseguentemente disposto con l'art. 1, comma 1132, lettera a la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 01/03/2017 al 31/12/2017 · D.L. 9 febbraio 2012, n. 5: nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in S.O. n. 27 relativo G.U. 09/02/2012, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82, ha conseguentemente disposto con l'art. 1, comma 1122 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 27/02/2016 al 28/02/2017 · L. 27 febbraio 2017, n. 19: , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49, nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in S.O. n. 27 relativo alla G.U. 09/02/212, n. 33 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in S.O. n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82, ha conseguentemente disposto con l'art. 5, comma 3 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 01/03/2015 al 26/02/2016 · D.L. 30 dicembre 2015, n. 210: , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 in G.U. 26/02/2016, n. 47, nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in S.O. n. 27 relativo alla G.U. 09/02/2012, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82, ha conseguentemente disposto con l'art. 4, comma 3 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 22/10/2014 al 28/02/2015 · L. 27 febbraio 2015, n. 11: , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 in G.U. 28/02/2015, n. 49 nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82ha conseguentemente disposto con l'art. 4, comma 6-ter la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 01/03/2014 al 21/10/2014 · L. 17 ottobre 2014, n. 146: , convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 in G.U. 21/10/2014, n. 245, nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in S.O. n. 27, relativo alla G.U. 9/02/2012, n. 33 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82, ha conseguentemente disposto con l'art. 8, comma 2 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 18/08/2013 al 28/02/2014 · L. 27 febbraio 2014, n. 15: , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 in G.U. 28/02/2014, n. 49, nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in SO n. 27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82, ha conseguentemente disposto con l'art. 3, comma 3 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 01/01/2013 al 17/08/2013 · D.L. 9 febbraio 2012, n. 5: nel modificare l'art. 17, comma 4-quater del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in S.O. n. 27 relativo alla G.U. 09/02/2012, n. 33 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82 ha conseguentemente disposto con l'art. 1, commi 1, lettera b e 2 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 07/04/2012 al 31/12/2012 · D.L. 9 febbraio 2012, n. 5: nel modificare l'art. 17, comma 4-quater, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 in S.O. n. 27, relativo alla G.U. 9/2/2012, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in S.O. n. 69, relativo alla G.U. 6/4/2012, n. 82 ha conseguentemente disposto con l'art. 1, comma 388 la modifica dell'art. 3, comma 2. dal 07/03/2001 al 06/04/2012 · L. 4 aprile 2012, n. 35: , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82, ha disposto con l'art. 17, comma 4-bis la modifica dell'art. 3, comma 2;con l'art. 17, comma 4-quater la modifica dell'art. 3, comma 2. 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