Capo I

Art. 5

(L) Rappresentanza legale

In vigore dal 7 mar 2001
(L) Rappresentanza legale 1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-5

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