Capo V

Art. 72

(L) Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli

In vigore dal 1 giu 2021
(L) (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli) 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all', dei controlli di cui all'..., le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-72

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