Sez. SESTA

Art. 70

(R) Aggiornamenti del sistema

In vigore dal 7 mar 2001
(R) Aggiornamenti del sistema 1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-70

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