Art. 4 bis

Fascicolo digitale

In vigore dal 9 set 2022
1. Il fascicolo digitale contiene la domanda, di cui all', comma 4, sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata e ogni altra documentazione di supporto, ivi compresa la riproduzione in formato digitale del documento di identità del richiedente nonché l'atto o la dichiarazione unilaterale di vendita che vengono formati digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma elettronica avanzata, autenticata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui il titolo, l'atto o la dichiarazione di vendita siano formati all'origine su supporto cartaceo, gli stessi sono preventivamente consegnati agli Uffici PRA che procedono all'attestazione di conformità di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a seguito della quale il fascicolo digitale si considera perfezionato. 2. Secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Ministero, gli STA provvedono alla conservazione e alla successiva distruzione della documentazione cartacea, riprodotta in formato digitale e allegata al fascicolo digitale di cui al comma 1, e delle targhe, ovvero alla restituzione facoltativa di queste ultime ogni fine mese all'UMC nel cui ambito di competenza ha sede lo STA.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-19;358#art-4-bis

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