Art. 6

Irregolare rilascio dei documenti

In vigore dal 9 set 2022
1. In caso di accertata irregolarità, l'UMC, anche su comunicazione dell'Ufficio PRA, cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'UMC, il quale provvede a distruggere il documento.... 1-bis. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni altro importo dovuto, l'Ufficio PRA sospende l'esito della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati PRA e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo, o in caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter. 1-ter. Salva l'ipotesi di sospensione dell'esito della procedura prevista dal comma 1-bis, l'Ufficio PRA ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione allo STA e all'UMC competente al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda può essere nuovamente esaminata solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto. 2. L'UMC, all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operatività dello STA fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non può essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi. 3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello STA di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello STA decadono e lo STA cessa di essere operativo. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 126.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-19;358#art-6

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Irregolare rilascio dei documenti (Art. 6 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50).) — Testo vigente | Portale Normativo