Art. 5 bis
Trattamento dei dati personali
In vigore dal 9 set 2022
1. Il Ministero e l'ACI, mediante appositi accordi, previa acquisizione del parere del Garante privacy, adeguano le attività e le procedure disciplinate dal presente regolamento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e assumono il ruolo di responsabili del trattamento dei dati nonché di contitolari del trattamento dei medesimi dati attuato in applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, in quanto STA, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio della carta di circolazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-19;358#art-5-bis